Commercio online vs. commercio tradizionale dal punto di vista giuridico

Commercio Commercio online vs. commercio tradizionale dal punto di vista giuridico

Pubblicato il 27.11.2019 da Lukas Fässler, avvocato ed esperto di informatica, FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG, Zugo

La digitalizzazione ha ormai investito e influenzato innumerevoli settori della nostra società, e tra le altre cose anche il modo in cui acquistiamo e vendiamo la nostra merce. E il commercio online va sempre più a sostituirsi al commercio tradizionale. In questo contributo scoprirete cosa può fare il commercio online e cosa non può fare il commercio tradizionale.

Il vantaggio di un acquisto online sta nel fatto che non si deve rispettare alcun vincolo temporale (orari di apertura dei negozi) e il consumatore può quindi acquistare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Il consumatore è inoltre contento che la merce gli venga recapitata a casa e che quindi non debba trasportare personalmente borse e pacchi. Se si desidera ordinare qualcosa da uno shop online estero, spesso si viene reindirizzati al sito web nazionale del fornitore, dove i prezzi sono spesso più cari. Nei paesi UE e SEE si è deciso di porre fine a tale prassi. Il regolamento UE sulle misure volte a impedire i cosiddetti blocchi geografici mira a rimuovere e impedire per legge tale limitazione. Il regolamento vale però solo per l’area UE e di rimando solo per i fornitori online svizzeri che si rivolgono ed effettuano consegne a consumatori nell’area UE.

Secondo la Fondazione per la protezione dei consumatori (SKS), anche il Consiglio federale dovrebbe emanare tale divieto di blocco geografico, in modo tale che i consumatori svizzeri possano fare acquisti in internet a prezzi equi.

Una differenza fondamentale tra il commercio tradizionale e quello online consiste soprattutto nel diritto di revoca. Nell’UE non è consentito vendere merce o servizi senza concedere ai consumatori un diritto di revoca di 14 giorni dalla data dell’acquisto online. Tale obbligo è vincolante anche per le aziende svizzere che vendono nell’area UE. La politica svizzera, al contrario, ha ribadito di recente che non intende introdurre alcun diritto di revoca che ricalchi il modello della legislazione UE sull’e-commerce (cfr. www.konsumentenschutz.ch). In questo modo, i clienti svizzeri che acquistano da uno shop online di un’azienda svizzera subiscono un trattamento peggiore dei clienti svizzeri che acquistano da uno shop online UE. Ciò costituisce uno svantaggio concorrenziale tale, che sempre più commercianti online svizzeri decidono di concedere volontariamente nelle loro condizioni generali di vendita un diritto di revoca di 14 giorni o addirittura superiore.

Anche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nello shop online sussiste al momento un’enorme differenza tra i requisiti dell’RGPD UE che devono essere soddisfatti nei confronti dei consumatori UE (anche da parte dei gestori di shop online svizzeri) rispetto a quelli nei confronti dei clienti svizzeri. Sulla base dell’RGPD, i gestori di shop online UE attualmente hanno l’obbligo di pubblicare dichiarazioni sulla protezione dei dati esaustive e trasparenti, che servono a comunicare lo scopo del trattamento dei dati personali e in particolare anche a esporre dettagliatamente l’uso dei cookie. In questo modo il consumatore di uno shop online UE è meglio informato di un consumatore di uno shop online svizzero. Inoltre, nell’UE per il trattamento dei dati personali dei consumatori si deve ottenere un esplicito consenso (in particolare anche per l’uso dei cookie) oppure il consumatore si può avvalere in qualsiasi momento del diritto di revoca di qualsiasi consenso precedentemente espresso. La nuova Legge federale sulla protezione dei dati, attualmente al vaglio del Consiglio degli Stati, non interviene ancora in tal senso, in quanto non è ancora entrata in vigore. L’entrata in vigore dovrebbe essere imminente, pertanto le aziende svizzere farebbero bene a iniziare subito ad adeguare gli shop online ai requisiti di protezione dei dati personali, nel rispetto anche della nuova Legge federale sulla protezione dei dati. Dopo l’entrata in vigore della nuova Legge federale sulla protezione dei dati ci sarà poco tempo a disposizione per implementare le modifiche necessarie negli shop online (dichiarazione sulla protezione dei dati personali, esplicito consenso tramite click wrapping ecc.). Nel dibattito in seno al Consiglio nazionale sulla nuova Legge federale sulla protezione dei dati è stato eliminato, senza essere sostituito, il termine di transizione previsto di due anni. Bisogna vedere se tale decisione verrà confermata anche dalla maggioranza del Consiglio degli Stati.

In ogni caso, già oggi i fornitori online svizzeri devono intervenire con urgenza per quanto riguarda il soddisfacimento delle nuove disposizioni sulla protezione dei dati personali (sia che si tratti dell’RGDP o della nuova Legge federale sulla protezione dei dati). Meglio mettersi al lavoro, prima che sia troppo tardi.

Esiste un’ultima importante differenza per quanto riguarda l’obbligo di impressum. In Svizzera a tale proposito risultano definiti solo requisiti minimi, mentre nell’UE l’obbligo di impressum è regolato in modo dettagliato e sono previste informazioni obbligatorie. In assenza di indicazione di tali informazioni, si è in presenza di una violazione delle regole di concorrenza soggetta a diffida, che potrebbe anche costare cara alle aziende svizzere.

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Lukas Fässler, avvocato ed esperto di informatica, FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG, Zugo

L’avvocato Lukas Fässler è uno dei più noti e rinomati esperti di informatica in Svizzera, con una pluriennale esperienza sul campo. Dal 1982 lavora principalmente nel campo dell’informatica e delle telecomunicazioni, della governance e compliance delle aziende, in particolare per quanto riguarda l’Information Management (Information Governance - Records Management e archiviazione digitale a lungo termine).

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